Regime di responsabilità penale
Il D.Lgs. 231 dell’8 Giugno 2001 introduce un regime di responsabilità penale per alcuni reati commessi o tentati da amministratori, dipendenti e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle società, nell’interesse o a vantaggio delle stesse; tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L’adozione di un modello organizzativo esclude la responsabilità dell’ente per il compimento dei reati da parte dei propri dipendenti o collaboratori e le onerose conseguenze che la legge pone in capo alla società.
A chi è rivolto
Tutte le Aziende/Enti, che intendono adottare un efficace Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire la responsabilità dell’Azienda/Ente per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

Obiettivi
- ESONERO della responsabilità della società per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti (l’elusione fraudolenta del modello non comporta una responsabilità a carico della società);
- Maggiore presidio dei rischi relativi ai processi aziendali più significativi;
- Miglioramento e ottimizzazione dei processi aziendali e rafforzamento dei SISTEMI DI CONTROLLO;
- MIGLIORAMENTO dell’immagine aziendale;
- FACILITAZIONE dell’accesso al credito BANCARIO o per l’ottenimento di finanziamenti pubblici;
- REQUISITO DI QUALIFICAZIONE: possibilità di esibire il Modello 231 come requisito di qualificazione dell’Albo fornitori e committenti.
Caratteristiche
- Compliance Survey
- Analisi organigramma funzionale
- Predisposizione sistema di Deleghe di funzione
- Verifica della conformità legislativa
- Organismo di vigilanza (ODV)
- Consulenza legale al Datore di lavoro
- Consulenza legale in materia di appalti
- Formazione ed informazione a tutto il Personale su una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel modello organizzativo.
- Modelli organizzativi per la responsabilità amministrativa
La responsabilità delle società viene esclusa se sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo (“Modelli”) idonei a prevenire i reati stessi e sia stato istituito un Organismo di Vigilanza.
